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Sez. U, Sentenza n. 34301 del 27/12/2025 (Rv. 676992-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Prestazioni sanitarie in regime di convenzione col S.S.N. - Azione della struttura creditrice - Legittimazione passiva - Spettanza in capo alle A.S.L. - Eccezioni - Legittimazione di diverso soggetto ex art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-12-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676992-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

La legittimazione passiva nelle azioni promosse da soggetti che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con le aziende sanitarie locali, ai sensi dell'art. 8-quinquies del d.lgs. 502 del 1992, spetta a queste ultime, a meno che - secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 10, del d.l. n. 324 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 423 del 1993) - non vi sia una disposizione della legge regionale o un provvedimento dell'autorità regionale (purché richiamato in ambito contrattuale) che indichino un diverso ente incaricato del pagamento per le annualità in questione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.)

Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 quinquies CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 27/08/1993 num. 324 art. 1 com. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)