Sez. 2, Sentenza n. 1510 del 23/02/1999 (Rv. 523512 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO | Condebitore solidale - Conseguenze - Escussione per l'intero, ancorché adempiente nei confronti del condominio - Ammissibilità - Rivalsa nei confronti degli altri - Pro quota millesimale - Maggiori esborsi conseguenti alla morosità di taluni - Rimedio - Risarcimento del danno.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO
Il condomino può esser escusso per l' intero debito del condominio da un terzo, nei cui confronti è un condebitore solidale, indipendentemente dall' adempimento del suo obbligo nei confronti del condominio, ed ha diritto di regresso nei confronti degli altri condomini limitatamente alla quota millesimale dovuta da ciascuno di essi, mentre la morosità di taluno di questi verso il condominio può dar luogo alla domanda di risarcimento per i maggiori, conseguenti esborsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)