Sez. 2, Sentenza n. 14593 del 30/07/2004 (Rv. 575147 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO | Obbligazioni contratte verso il terzo dall'amministratore del condominio per conto del condominio per il godimento di beni e servizi comuni - Adempimento - Responsabilità solidale dei condomini nei confronti del terzo - Configurabilità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - OBBLIGAZIONI DEL CONDOMINIO E DEL SINGOLO CONDOMINO - RAPPORTI DEL CONDOMINO CON IL CREDITORE DEL CONDOMINIO
In riferimento ai debiti contratti dal condominio per il godimento di beni e servizi comuni, concernenti prestazioni normalmente non divisibili, rispetto alle quali ciascun condomino ha interesse per l'intero, si applica il principio di cui all'art. 1294 cod. civ., dal quale discende una presunzione di solidarietà a carico di tutti i condomini.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)