Sez. 5, Sentenza n. 775 del 21/12/1983 Ud. (dep. 27/01/1984) Rv. 162395 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - CONDANNA - IN GENERE - SPECIALE PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - CONDANNA - IN GENERE - SPECIALE PROCEDURA REGOLATA DALL'ART. 77 LEGGE 24 NOVEMBRE 1981 N. 689 - DECLARATORIA DI ESTINZIONE DEL REATO - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - ESCLUSIONE.*
Con la sentenza pronunciata all'esito della speciale procedura prevista dall'art. 77 legge 24 novembre 1981 n. 689, il giudice non può pronunziare condanna, ma deve limitarsi alla Determinazione - secondo i criteri tradizionali - della pena da sostituire ed applicare poi la sanzione sostitutiva, che ritenga più idonea al reinserimento sociale dell'imputato, dichiarando estinto il reato. (Conf. Cass. Sez. IV, 17 novembre 1982 n. 1898, ric. Spadoni in corso di memorizzazione; (contra mass n 159900; (contra mass n 159899; (contra mass n 154911; (contra mass n 154600, nel senso che trattasi di sentenza di condanna; (contra Cass. Sez. V, 6 luglio 1983, P.m. in proc. ceragioli in corso di memorizzazione).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)