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Sez. 6, Sentenza n. 6477 del 25/03/1983 Ud. (dep. 14/07/1983) Rv. 159899 - 01

PENA - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA DI PENA - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE PROCESSUALI, RISARCIMENTO DEL DANNO, RIMBORSO SPESE VERSO LA PARTE CIVILE.*
Stato
decisa il 1983-03-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159899-01

PENA - DETERMINAZIONE - SANZIONI SOSTITUTIVE IRROGATE A RICHIESTA DELL'IMPUTATO - NATURA DI PENA - SENTENZA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI SOSTITUTIVE - NATURA DI SENTENZA DI CONDANNA - CONSEGUENZE IN TEMA DI SPESE PROCESSUALI, RISARCIMENTO DEL DANNO, RIMBORSO SPESE VERSO LA PARTE CIVILE.*

Stante la indiscutibile natura di pena delle sanzioni non detentive sostitutive introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, è da ritenersi che la norma di cui all'art. 77 (cosiddetto patteggiamento) abbia solo disciplinato un procedimento penale abbreviato (in cui la richiesta dell'imputato di applicazione della sanzione sostitutiva e la non opposizione del P.m. funzionano da presupposti processuali) che si conclude con una sentenza di condanna penale - emessa sul consueto accertamento della responsabilità penale dell'imputato - da iscriversi, sia pure a limitati effetti, nel casellario giudiziale. Dalla natura di sentenza di condanna della pronuncia del giudice ex art. 77 citato consegue la legittimità della condanna alle spese processuali, al risarcimento del danno e al rimborso delle spese verso la parte civile costituita. (V mass n 157903; (V mass n 157904).*

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 77 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)