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Sez. 3, Sentenza n. 131 del 04/11/1983 Ud. (dep. 06/01/1984) Rv. 162031 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - USI CONSENTITI - FORNO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTO PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DA IMPIEGARE NELLA LAVORAZIONE DEI LATTICINI.*
Stato
decisa il 1983-11-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162031-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - USI CONSENTITI - FORNO - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI ALIMENTAZIONE DI IMPIANTO PER IL RISCALDAMENTO DELL'ACQUA DA IMPIEGARE NELLA LAVORAZIONE DEI LATTICINI.*

In tema di uso lecito di gasolio agevolato - poiché il testo di legge, laddove ammette all'impiego di tale gasolio "i forni da pane e i forni delle imprese artigiane", ha come riferimento sia i forni delle imprese industriali che producono il pane, sia i forni delle imprese artigiane che agiscono nello stesso settore di produzione - per forno in senso tecnico deve intendersi la tipica camera di combustione a secco ove il calore viene trasmesso al prodotto da cuocere mediante il riscaldamento dell'aria o del materiale solido di cui si compone la camera stessa. Pertanto, non può considerarsi forno, ammesso all'uso di gasolio agevolato, un impianto per il riscaldamento dell'acqua da impiegare nella lavorazione dei latticini, ciò infatti è escluso sia dalla lettera della legge che dalla logica e dalla razionalità che hanno indotto il legislatore a concedere agevolazioni di natura fiscale volte a sostenere gli interessi che involgono la produzione dello alimento fondamentale - il pane - nell'economia della nazione. (V mass n 159547; (V mass n 159091; (V mass n 157515).*

Riferimenti normativi: Legge 23/01/1970 num. 9 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)