Sez. 3, Sentenza n. 2540 del 17/12/1986 Ud. (dep. 24/02/1987) Rv. 175231 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - USI CONSENTITI - FORNO DA PANE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CALDAIA PRODUCENTE SAPORI PER LA LAVORAZIONE DEI LATTICINI.*
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI - GASOLIO AGEVOLATO - USI CONSENTITI - FORNO DA PANE - NOZIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI CALDAIA PRODUCENTE SAPORI PER LA LAVORAZIONE DEI LATTICINI.*
In tema di uso lecito di gasolio agevolato sottoposto ad aliquota inferiore all'imposta di fabbricazione, la legge 23 gennaio 1970, n. 9 prevede Usi di carattere privato, anche se artigianale, ed in particolare fa riferimento all'alimentazione dei forni da pane e di imprese artigiane, che sono gli impianti nei quali è possibile mantenere in un vano chiuso una temperatura elevata per mezzo di somministrazione di calore. I forni a combustione sono poi costituiti da tre parti: il focolare dove si produce il calore, il vano o laboratorio dove avviene il trattamento del materiale ed il camino che porta i fumi nell'atmosfera. In tale categoria non rientra la caldaia che produce vapori per la lavorazione dei latticini, poiché la norma che concerne i forni, è insuscettibile di interpretazione estensiva essendo di carattere finanziario (destinata a stabilire agevolazioni fiscali). (V mass n 164658; (V mass n 162031; (V mass n 157515; (V mass n 152550).*
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1957 num. 474 art. 10, Legge 23/01/1970 num. 9 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)