Sez. 2, Sentenza n. 2577 del 03/10/1974 (Rv. 371009 - 01)
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COMPROPRIETA DELLA STRADA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE - FORMA - ATTO NEGOZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
STRADE - AGRARIE - IN GENERE - EX COLLATIONE PRIVATORUM AGRORUM - COMPROPRIETA DELLA STRADA - CONDIZIONI - COSTITUZIONE - FORMA - ATTO NEGOZIALE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FORMA SCRITTA - IRRILEVANZA.*
Nell'ipotesi in cui una strada abbia origine ex collatione privatorum agrorum, la comproprieta (comunione incidentale) della strada a favore di tutti i proprietari dei fondi interessati deriva dal conferimento delle porzioni di terreno destinate alla Sede stradale e dalla effettiva costruzione della strada per le necessita dei fondi latistanti, indipendentemente dall'esistenza di un atto di natura negoziale e, in particolare, dalla esistenza di un atto scritto, ai sensi dell'art 1350 n 3 cod civ. (Conf 3398'72, mass n 361254).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1350 com. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. F
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)