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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1725 del 23/01/2019 (Rv. 652290 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA | Caso fortuito – Prevedibilità dell’evento pericoloso - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652290-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - INCENDIO - PRESUNZIONE DI COLPA - PROVA LIBERATORIA

In tema di responsabilità civile ex art. 2051 c.c., la custodia si concretizza non solo nel compimento sulla cosa degli interventi riparatori successivi, volti a neutralizzare, in un tempo ragionevole, gli elementi pericolosi non prevedibili, che si siano comunque verificati, ma anche in un'attività preventiva, che, sulla base di un giudizio di prevedibilità "ex ante", predisponga quanto è necessario per prevenire danni eziologicamente attinenti alla cosa custodita; ne consegue che il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabilità può rinvenirsi anche nella condotta del terzo, o dello stesso danneggiato, purché si traduca in un'alterazione imprevista ed imprevedibile, oltre che non tempestivamente eliminabile o segnalabile, dello stato della cosa. (In applicazione dell'enunciato principio, Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale la corte di merito aveva escluso la responsabilità di un comune per i danni subiti dal conducente di un motociclo - caduto per la presenza sulla strada della cera sparsa dai partecipanti a una processione religiosa -, ravvisando il caso fortuito nella impossibilità di intervenire con immediatezza rispetto a un evento non prevedibile, sottolineando come l'ente pubblico fosse a conoscenza della processione e potesse perciò prevenire il danno, mediante l'apposizione di transenne o di cartelli che segnalassero il pericolo costituito dal manto stradale scivoloso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)