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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6703 del 19/03/2018 (Rv. 648489 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Responsabilità della P.A. ai sensi dell'art. 2051 c.c. – Configurabilità – Limiti – Prova liberatoria – Fattore di pericolo creato da terzi, non eliminabile con immediatezza dall'ente custode – Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648489-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto provato il caso fortuito nella verificazione del sinistro in ragione della mancanza di prova, da parte dell'attore, della conoscenza, da parte dell'ente custode, della presenza sulla strada dell'olio che aveva causato la caduta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)