Sez. 2, Sentenza n. 4732 del 21/07/1988 (Rv. 459578 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - CONTROVERSIA IN ORDINE AD UNA PORZIONE DI BENI IMMOBILI ESPROPRIATI IN DANNO DI UN FALLITO ED AGGIUDICATI A DUE DISTINTI SOGGETTI - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ RISPETTIVA DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - IDENTIFICAZIONE DEI FONDI - CONTROVERSIA IN ORDINE AD UNA PORZIONE DI BENI IMMOBILI ESPROPRIATI IN DANNO DI UN FALLITO ED AGGIUDICATI A DUE DISTINTI SOGGETTI - ACCERTAMENTO DELLA PROPRIETÀ RISPETTIVA DA PARTE DEL GIUDICE - CRITERI.*
Qualora due aggiudicatari di beni immobili, espropriati in danno di un fallito, controvertano in ordine ad una porzione dei beni medesimi, sostenendo entrambi che la stessa va ricompresa nell'oggetto del trasferimento disposto in loro rispettivo favore, il giudice del merito adito con Azione di rivendica ed accertamento della proprietà può e deve procedere all'interpretazione di detti titoli, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso d'insufficienza o contraddittorietà degli elementi in essi contenuti, agli altri Atti della procedura espropriativa e, in particolare, ai provvedimenti di vendita ed ai relativi bandi. Ove poi la relativa indagine non consenta di pervenire a risultati certi ed univoci in ordine all'estensione ed ai limiti dell'effetto traslativo, i dati emergenti dagli Atti anzidetti dovranno da detto giudice essere coordinati ed integrati con tutti gli altri elementi utili al fine dell'esatta individuazione dei beni trasferiti (estremi catastali, soggetti e proprietà confinanti, consistenza oggettiva della proprietà immobiliare in capo al fallito ed a suoi danti causa) desumibili dagli Atti di provenienza degli immobili, e, in generale, da qualsiasi altra fonte di prova acquisita al processo. (V 3067/75, mass n 377163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)