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Sez. 1, Sentenza n. 3067 del 19/09/1975 (Rv. 377163 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA AGGIUDICATARI - PRETESA AD UNA STESSA PORZIONE D'IMMOBILE - POTERI DEL GIUDICE - INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DI AGGIUDICAZIONE - OMESSO RECLAMO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1975-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377163-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - IN GENERE - CONTROVERSIA TRA AGGIUDICATARI - PRETESA AD UNA STESSA PORZIONE D'IMMOBILE - POTERI DEL GIUDICE - INTERPRETAZIONE DEI DECRETI DI AGGIUDICAZIONE - OMESSO RECLAMO - IRRILEVANZA.*

Qualora due aggiudicatari di beni immobili, espropriati in danno di un fallito, controvertano in ordine ad una porzione dei beni medesimi, sostenendo entrambi che la stessa va ricompresa nello oggetto dei trasferimenti disposti in loro rispettivo favore, il giudice adito, sia con opposizione all'esecuzione dei decreti di aggiudicazione e trasferimento, sia con Azione di rivendica od accertamento della proprieta, puo e deve procedere all'interpretazione dei predetti titoli, al fine di stabilirne l'esatta portata e di individuare i beni che ne formano oggetto, facendo ricorso, in caso di insufficienza o contraddittorieta degli elementi in essi contenuti, agli altri Atti della procedura espropriativa e, in particolare, ai provvedimenti di vendita ed ai relativi bandi; a tale identificazione non puo opporsi, come preclusivo, il mancato reclamo davanti al tribunale fallimentare dei decreti di aggiudicazione e trasferimento emessi dal giudice delegato. (V 2884/66, mass n 325466; 3603/59; 99/53).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 105, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 105, Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)