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Sez. L, Sentenza n. 5574 del 07/06/1999 (Rv. 527133 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Accertamento - Momento rilevante - Deducibilità in Cassazione di giudicato esterno formatosi dopo l'emanazione della sentenza impugnata - Ammissibilità - Motivo di revocazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/527133-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

È denunciabile con ricorso per cassazione il contrasto rispetto ad un giudicato esterno intervenuto successivamente alla emanazione della sentenza impugnata al pari di quanto avviene per lo "ius superveniens", atteso che il controllo di legittimità non ha per oggetto solamente l'errore del giudice, ma è inteso a verificare anche la conformità della sentenza a diritto, ancorché il vizio sia dovuto ad un mutamento del quadro normativo. Non è invece ravvisabile un motivo di revocazione ex art. 395 n. 5 cod. proc. civ., perché questo si configura solo ove il giudicato sia intervenuto prima della emanazione della sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)