Sez. L, Sentenza n. 16376 del 30/10/2003 (Rv. 567825 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO | Giudicato esterno - Rilevabilità in sede di legittimità - Configurabilità - Condizioni - Sopravvenienza - Produzione del documento con la proposizione del ricorso per cassazione - Preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ. - Operatività - Esclusione.
COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO
Il giudicato esterno è rilevabile in sede di legittimità, al pari del giudicato interno, anche qualora risulti da atti che siano stati prodotti per la prima volta in cassazione, purché il documento nuovo costituito dalla sentenza passata in giudicato si sia formato dopo l'esaurimento dei gradi di merito e venga prodotto con la notifica del ricorso per cassazione, non operando in tal caso la preclusione di cui all'art. 372 cod. proc. civ., che vieta nel giudizio di legittimità il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi, atteso che altrimenti l'eventuale contrasto tra le due pronunzie potrebbe sostanziare i presupposti di un vizio revocatorio, causando un inconveniente incompatibile con il principio di rango costituzionale di economicità dei giudizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)