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Sez. 1, Sentenza n. 5116 del 03/04/2003 (Rv. 562581 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Art. 269 cod. civ. - Esclusione della imprescindibilità della prova specifica di rapporti sessuali tra i pretesi genitori - Questione di costituzionalità in relazione all'art. 30, quarto comma, Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562581-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 cod. civ.,(ove interpretato nel senso che la mancanza della prova di rapporti sessuali tra la madre ed il presunto padre nel periodo del concepimento non precluda l'esecuzione di ulteriori indagini e la valutazione degli altri elementi di prova), per supposto contrasto con l'art. 30, quarto comma, Cost., il quale dispone che la legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. Invero, la norma costituzionale in questione rimette al legislatore ordinario la fissazione delle norme e dei limiti per la ricerca della paternità naturale, senza stabilire vincoli di contenuto, e l'ultimo comma dell'art. 269 cod. civ. - secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - costituisce di per sè una limitazione di carattere probatorio, ma non prescrive che l'esistenza di tali rapporti debba risultare in ogni caso da una prova specifica sul punto, dovendo anche tenersi conto del secondo comma della medesima disposizione, secondo cui la prova della paternità e della maternità può essere data con ogni mezzo, e, inoltre, ogni valutazione sulla adeguatezza e sufficienza dei limiti probatori appartiene alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la citata norma costituzionale alcun canone in proposito.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)