Sez. 1, Sentenza n. 8059 del 27/08/1997 (Rv. 507184 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prova genetico ematologica - Rifiuto ingiustificato - Rilevanza probatoria - Configurabilità - Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 269 cod. civ. alla luce dell'art. 30 Cost..
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio diretto ad ottenere la dichiarazione giudiziale della paternità (o maternità) naturale, in tema di prova, se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, nulla tuttavia impedisce al giudice di valutare, in caso di rifiuto, sia pur in sè legittimo, ma privo di adeguata giustificazione, il comportamento della parte, ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ.. A tal riguardo è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 269, secondo comma, cod. civ., secondo la quale la prova della paternità o maternità naturale può essere data con ogni mezzo, alla luce di un preteso contrasto con il quarto comma dell'art. 30 della Costituzione, secondo il quale " La legge detta i limiti per la ricerca della paternità" .Premesso infatti che tale ultima disposizione va coordinata con quella di cui al primo comma dello stesso articolo sulla tutela dei figli anche se nati fuori dal matrimonio, va sottolineato come la previsione di cui al citato quarto comma dell'art. 30 cit. trovi adeguata attuazione, per quanto riguarda le limitazioni attinenti al regime probatorio (ove mai si possa effettivamente ritenere che sia ad un tal tipo di limitazioni che la norma costituzionale si riferisce), trovi, in ogni caso, adeguata attuazione nella disposizione di cui all'ultimo comma del cit. art. 269, il quale sottrae al giudice la possibilità di fondare il suo convincimento sulla sola dichiarazione della madre o sulla sola esistenza di rapporti fra la madre ed il padre all'epoca del concepimento, o, più in generale, nel complesso sistema posto dagli artt. 251, 252, 253, 278, e - soprattutto - 274 cod. civ., mentre ogni valutazione sulla adeguatezza e sufficienza dei limiti appartiene alla considerazione discrezionale del legislatore, non fissando la norma costituzionale, alcun canone in proposito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)