Sez. 2, Ordinanza n. 13853 del 17/05/2024 (Rv. 671358-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Beni sottoposti a sequestro in un procedimento di prevenzione - Provvedimento di rigetto dell'opposizione alla liquidazione dei compensi proposta dall'amministratore giudiziario ex art.42, comma 7, d.lgs. 159 del 2011 - Ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. - Ammissibilità - Fondamento - Devoluzione alle sezioni civili della Corte di Cassazione - Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
In tema di prestazioni professionali rese da un amministrazione giudiziario di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento di prevenzione, il provvedimento della Corte d'Appello penale di rigetto dell'opposizione proposta dall'amministratore giudiziario, di cui all'art. 42, comma 7, del d.lgs. 159 del 2011, avverso il decreto di liquidazione dei compensi ha carattere decisorio, avendo natura dispositiva e incidendo su diritti soggettivi, pertanto è ricorribile ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. davanti alle sezioni civili della Corte di cassazione, indipendentemente dalla circostanza che sia stato pronunciato in un giudizio penale; ne consegue l'inammissibilità del ricorso ove proposto nelle forme del rito penale e, quindi, non notificato alla controparte.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 42 com. 7, Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)