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Sez. L, Sentenza n. 26078 del 12/12/2007 (Rv. 601311 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Unicità del giudizio di liquidazione del danno - Necessità - Frazionabilità del giudizio di liquidazione - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Conseguenze in tema di danni da revoca di incarico dirigenziale.
Stato
decisa il 2007-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601311-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Ne consegue che il giudicato sulla domanda risarcitoria concernente il danno derivante dalla revoca di un incarico dirigenziale copre anche, in difetto di riserva espressa di diversa azione sul punto, il danno consistente nel minor importo della pensione e della indennità premio di servizio, benché tali emolumenti di fatto siano stati corrisposti successivamente alla proposizione della domanda giudiziale risarcitoria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)