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Sez. 3, Sentenza n. 17873 del 22/08/2007 (Rv. 598668 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Unicità del giudizio di liquidazione del danno - Necessità - Frazionabilità del giudizio di liquidazione - Esclusione - Eccezione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-08-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/598668-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

L'unitarietà del diritto al risarcimento ed il suo riflesso processuale dell'ordinaria infrazionabilità del giudizio di liquidazione (scaturente dal rispetto dei canoni della concentrazione e della correttezza processuale) comportano che, quando un soggetto agisca in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni a lui cagionati da un dato comportamento del convenuto, la domanda si riferisce a tutte le possibili voci di danno originate da quella condotta. Pertanto, quale ulteriore logica conseguenza, non è ammissibile che taluno agisca in giudizio per il risarcimento del danno esponendo in proposito determinate voci e, poi, definito il giudizio con il giudicato, chieda "ex novo" il risarcimento di altri danni derivanti dallo stesso fatto, ma in relazione a nuove voci, diverse da quelle prima esposte, fatta salva l'ipotesi (espressione del principio dispositivo della domanda di cui agli artt. 99 e 112 cod. proc. civ.) che la limitazione soltanto ad alcune voci, risolvendosi sostanzialmente nell'abbandono del relativo diritto, possa desumersi da una volontà inequivoca della parte (fattispecie in cui la S.C., avendo l'attore con la domanda iniziale richiesto il risarcimento di tutti i danni fisici conseguenti al sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto, ha affermato che tale domanda si riferiva non solo ai danni già manifestatisi, ma anche a quelli che si sarebbero potuti manifestare nel corso del giudizio, quali il danno ischemico comparso nel corso del giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)