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Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 23372 del 15/12/2004 (Rv. 578273 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione cosiddetta impropria, determinata dalla necessità di attendere la decisione di questione appartenente alla competenza giurisdizionale esclusiva del giudice amministrativo - Ordinanza relativa - Impugnazione col mezzo del regolamento di competenza - Conversione della relativa istanza, ricorrendone i presupposti, in regolamento preventivo di giurisdizione - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578273-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Ove la sospensione del processo sia stata disposta dal giudice civile, non già in vista dell'ipotesi tipica, prevista dall'art. 295 cod. proc. civ., del rapporto di pregiudizialità, ma per la necessità di attendere la decisione di una questione appartenente alla esclusiva competenza giurisdizionale del giudice amministrativo, l'impugnazione della relativa ordinanza, col mezzo del regolamento di competenza, per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., deve intendersi come diretta in realtà a censurare il diniego della propria giurisdizione da parte del giudice civile; onde la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza, che l'art. 42 cod. proc. civ. indica quale mezzo di impugnazione dell'ordinanza di sospensione emessa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., sia convertita, ricorrendo le condizioni fissate dall'art. 41 cod. proc. civ., in istanza per regolamento di giurisdizione, e rimessa per la decisione alle Sezioni Unite della Corte di cassazione. (Nella specie il giudice civile di primo grado aveva sospeso il giudizio civile promosso per l'accertamento della natura privatistica della Congregazione di S. Francesco d'Assisi, ravvisando, con riferimento al difetto di legittimazione degli attori che avevano promosso detto giudizio anche in rappresentanza della Congregazione, la pregiudizialità del giudizio amministrativo, pendente dinanzi al TAR, avente ad oggetto l'impugnazione, proposta dagli stessi soggetti, delle ordinanze con le quali il Sindaco - sul ritenuto presupposto che la Congregazione suddetta fosse un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dotata di personalità giuridica pubblica - aveva disposto lo scioglimento del consiglio di amministrazione della Congregazione e fatto luogo alla nomina di un commissario straordinario, nell'esercizio dei poteri di vigilanza delegatigli dalla Regione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 374

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)