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Sez. U, Sentenza n. 21348 del 30/11/2012 (Rv. 624128 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sospensione del processo determinata dalla necessità di attendere la decisione di questione appartenente alla giurisdizione esclusiva amministrativa - Impugnazione della relativa ordinanza - Istanza di regolamento di competenza - Conversione in regolamento di giurisdizione - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624128-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

In ipotesi di sospensione del processo disposta dal giudice civile, non già in considerazione della ravvisata sussistenza del rapporto di pregiudizialità di cui all'art. 295 cod. proc. civ., ma per la necessità di attendere la decisione di una questione da lui ritenuta appartenente all'esclusiva giurisdizione amministrativa, l'impugnazione della relativa ordinanza col mezzo del regolamento di competenza, ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ., e per il motivo della denunciata violazione dell'art. 295 cod. proc. civ., investe in realtà inevitabilmente il profilo della giurisdizione; ne consegue la possibilità che la proposta istanza per regolamento di competenza sia convertita, ricorrendone le condizioni fissate dall'art. 41 cod. proc. civ., in ricorso per regolamento di giurisdizione e rimessa per la decisione alle sezioni unite della Corte di cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)