Sez. 1, Sentenza n. 13519 del 21/01/2010 Ud. (dep. 12/04/2010) Rv. 246825 - 01
ARMI - IN GENERE | Arma alterata - ObbligatorietĂ della confisca - Sussistenza - PossibilitĂ di riportare l'arma allo stato originario - Irrilevanza.
ARMI - IN GENERE
Un'arma che abbia subito alterazione, in uno dei modi previsti dall'art. 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110, rientra fra le cose soggette, ai sensi dell'art. 240, comma secondo, n. 2, cod. pen., a confisca obbligatoria, a nulla rilevando che essa possa essere riportata allo stato originario.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)