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Sez. 1, Sentenza n. 18137 del 07/03/2014 Ud. (dep. 30/04/2014) Rv. 262268 - 01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI | Reato di alterazione di arma ex art. 3 L. n. 110 del 1975 - Modificazione di uno strumento qualificabile come "arma da fuoco" - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262268-01

ARMI - ALTERAZIONE ARMI

Il reato di alterazione dell'arma, previsto dall'art. 3 della legge n. 110 del 1975, è configurabile quando la modificazione sia eseguita su uno strumento già qualificabile come "arma da fuoco" e sia volta ad incrementarne l'offensività o ad agevolarne l'uso, il porto o l'occultamento, ma non quando l'intervento venga compiuto su un oggetto la cui destinazione naturale non sia lo sparo e l'offesa alla persona, e lo stesso, per effetto delle modifiche, sia reso idoneo a tale fine. (Nella specie, la SC ha escluso la sussistenza del reato in relazione al montaggio di una canna d'acciaio filettata, idonea a sparare cartucce calibro 22, su una penna - pistola lanciarazzi, strumento di segnalazione e di soccorso).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 527 art. 1 bis, Decreto Legisl. 26/10/2010 num. 204 art. 2, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)