Sez. 1, Sentenza n. 2584 del 20/02/2003 (Rv. 560615 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Notifica di atto giudiziario in materia civile a persona residente in Svizzera - Anteriormente all'1 gennaio 1995 - Convenzione internazionale applicabile - Convenzione de L'Aja 1 marzo 1954 - Via postale diretta o consolare diretta - Legittimità.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
Anteriormente all'1 gennaio 1995 - data di entrata in vigore, nei rapporti fra Italia e Svizzera, della convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965 e resa esecutiva con la legge 6 febbraio 1981, n. 42 -, per valutare la validità, nell'ordinamento italiano, della notifica di atti giudiziari nel territorio elvetico occorre riferirsi alla convenzione concernente la procedura civile, firmata a L'Aja l'1 marzo 1954 e resa esecutiva con la legge 3 gennaio 1957, n. 4, la quale, oltre alla modalità "normale" (su domanda del console dello Stato richiedente indirizzata all'autorità designata "ad hoc" dallo Stato richiesto), ammette, non avendo Italia e Svizzera manifestato alcuna opposizione al riguardo, quella postale diretta e quella consolare diretta (senza cioè passare attraverso l'autorità estera designata); ne consegue che tanto l'invio diretto per posta del plico raccomandato, da parte dell'ufficiale giudiziario, al destinatario residente in Svizzera, quanto la notifica diretta da parte del console italiano competente costituiscono, nella vigenza della convenzione del 1954, altrettanti modi consentiti, ai sensi ed ai fini dell'art. 142, terzo comma, cod. proc. civ., di notifica di atti processuali tra Italia e Svizzera.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 03/01/1957 num. 4, Tratt. Internaz. 01/03/1954, Legge 06/02/1981 num. 42, Tratt. Internaz. 15/11/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)