Sez. 1, Sentenza n. 8242 del 07/04/2006 (Rv. 588166 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA | Convenzione de L'Aja 11 novembre 1965 relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale - Notifica a persona residente in Argentina - Via postale - Legittimità - Esclusione - Fondamento - Opposizione alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale in sede di ratifica della Convenzione - Conseguenze in caso di violazione del divieto - Inesistenza della notificazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA NON RESIDENTE, NÈ DIMORANTE, NÈ DOMICILIATA NELLA REPUBBLICA
In tema di notifica di atto a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nel territorio della Repubblica italiana, ai sensi della Convenzione relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari in materia civile o commerciale, adottata a L'Aja il 15 novembre 1965, resa esecutiva con la legge di autorizzazione alla ratifica 6 febbraio 1981, n. 42, deve ritenersi affetta da inesistenza la notifica effettuata, a mezzo posta, presso l'indirizzo del destinatario in Argentina, giacché l'Argentina, pur avendo ratificato detta Convenzione, si è opposta alla trasmissione degli atti a mezzo del servizio postale, ponendo, al riguardo, in sede di ratifica, un divieto legislativo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 142 CORTE COST., Legge 06/02/1981 num. 42, Tratt. Internaz. 15/11/1965
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)