Sez. L, Sentenza n. 4002 del 10/06/1983 (Rv. 428943 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CONTROVERSIA PROMOSSA NON "AB ORIGINE" CON UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - DISCIPLINA DEL COSIDDETTO FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CONTROVERSIA PROMOSSA NON "AB ORIGINE" CON UN'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO - DISCIPLINA DEL COSIDDETTO FORO ERARIALE - APPLICABILITÀ.*
Secondo la disciplina del cosiddetto foro erariale (che prevede una Competenza territoriale inderogabile), nel giudizio in cui sia parte, ancorché non ab origine, un'amministrazione dello stato, la Competenza a conoscere dell'appello avverso la sentenza emessa dal pretore spetta al tribunale del luogo in cui ha Sede l'ufficio della Avvocatura dello stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe stato competente secondo le norme ordinarie, ancorché la sentenza impugnata sia stata resa dal pretore in funzione di giudice del lavoro. (V 666/83, mass n 425407; (V 1365/79, mass n 397659; (V 1365/79, mass n 397658; (V 1352/76, mass n 380053).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)