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Sez. L, Sentenza n. 666 del 24/01/1983 (Rv. 425407 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CONTROVERSIE RELATIVE - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ISTITUZIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLE REGOLE DEL FORO ERARIALE - NECESSITÀ - GIUDIZI PENDENTI - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425407-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - FORO DELLA P.A. (ERARIALE) - ENTI MUTUALISTICI DISCIOLTI - CONTROVERSIE RELATIVE - PATROCINIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - ISTITUZIONE EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 331 DEL 1981 - CONSEGUENZE IN TEMA DI COMPETENZA TERRITORIALE - APPLICAZIONE IMMEDIATA DELLE REGOLE DEL FORO ERARIALE - NECESSITÀ - GIUDIZI PENDENTI - INCLUSIONE.*

In tema di Competenza territoriale, l'istituzione, ex art. 1 della legge 27 giugno 1981 n. 331 (recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria), del patrocinio dell'Avvocatura dello stato per tutte le controversie relative ai disciolti enti mutualistici, a seguito della soppressione di tali enti e della sostituzione agli stessi del ministero del tesoro, implica l'immediata applicazione, anche nelle controversie già pendenti, e quindi anche ai fini dell'individuazione del giudice competente a conoscere del gravame, delle regole del foro erariale dettate dagli artt. 25 cod. proc. civ. e 6 del R.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, in quanto la sostituzione ope legis di un'amministrazione dello stato ad una delle parti originarie del giudizio - comportando il patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura erariale, con conseguente applicazione di queste ultime norme - si traduce in una modifica legislativa della Competenza territoriale che, come ius superveniens in tema di Competenza, deve trovare immediata applicazione, senza che rilevi in contrario né la circostanza che l'amministrazione dello stato non è stata ab origine parte in giudizio, né il fatto che si tratta di controversia di lavoro, e neppure il principio della perpetuatio iurisdictionis ex art. 5 cod. proc. civ.. (V 236/81, mass n 410646; (V 1365/79, mass n 397658; (V 2479/76, mass n 381267; (V 1352/76, mass n 380053).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 25 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 6 CORTE COST., Legge 27/06/1981 num. 331 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)