Sez. L, Sentenza n. 12303 del 21/08/2003 (Rv. 566128 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni di invalidità civile - Revoca del trattamento per insussistenza del requisito sanitario - Legittimazione passiva per la relativa contestazione in giudizio - Del Ministero dell'Interno (provvedimenti anteriori all'entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994).
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In caso di contestazione in giudizio della revoca del trattamento assistenziale per ragioni inerenti al requisito sanitario in materia di invalidità civile, deve ritenersi passivamente legittimato il Ministero dell'Interno, unico soggetto al quale apparteneva il potere di concessione del beneficio assistenziale, e ciò specificamente per i provvedimenti emessi prima del 7 gennaio 1995, data di entrata in vigore del d.P.R. n. 698 del 1994, che ha riconfigurato poteri e legittimazioni in materia di minorazioni civili.
Riferimenti normativi: Legge 30/03/1971 num. 118 art. 19 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 6, DPR 21/09/1994 num. 698 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)