Sez. 2, Sentenza n. 1107 del 24/01/1989 Ud. (dep. 30/01/1990) Rv. 183148 - 01
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVERSO SOLTANTO IL CAPO RELATIVO A MISURE DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*
MISURE DI SICUREZZA - IMPUGNAZIONI - RICORSO PER CASSAZIONE - AVVERSO SOLTANTO IL CAPO RELATIVO A MISURE DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ - RATIO.*
Il ricorso per Cassazione proposto soltanto per il capo relativo a misure di sicurezza (nella specie assegnazione ad una casa di cura e custodia di cui all'art. 219, comma terzo cod. pen.) è inammissibile, giacché trova applicazione, in tal caso, il disposto degli artt. 212 e 640, secondo comma cod. proc. pen., che disciplinano l'autonoma impugnazione delle misure di sicurezza davanti al giudice competente. (Conf mass n 170512).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 640
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)