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Sez. 4, Sentenza n. 8168 del 21/02/1990 Ud. (dep. 05/06/1990) Rv. 184565 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - RICORSO CONCERNENTE ESCLUSIVAMENTE CAPO RELATIVO A MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184565-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - PROVVEDIMENTI RICORRIBILI - SENTENZA - IN GENERE - RICORSO CONCERNENTE ESCLUSIVAMENTE CAPO RELATIVO A MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITÀ.*

Il ricorso per Cassazione proposto per il solo capo della sentenza relativa ad una misura di sicurezza, anche patrimoniale, è inammissibile, in quanto in tal caso trovano applicazione gli articoli 212 e 640 cod. proc. pen. che disciplinano l'autonoma impugnazione delle statuizioni delle misure di sicurezza davanti al giudice competente. (Conf mass n 178847; (Conf mass n 183148).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 212, Cod. Proc. Pen. art. 640

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)