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Sez. U, Sentenza n. 5460 del 15/12/1977 (Rv. 389113 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE L'ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA AL FINE DI RISOLVERE DETTA QUESTIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1977-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389113-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTO IMPUGNABILE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE SULLA GIURISDIZIONE - SENTENZA DI PRIMO GRADO CONTENENTE L'ESAME DEL MERITO DELLA CONTROVERSIA AL FINE DI RISOLVERE DETTA QUESTIONE - REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE - AMMISSIBILITA.*

La sentenza di primo grado che esamini il merito della controversia non al fine di provvedere sulle pretese delle parti, ma al solo scopo di identificare l'oggetto sostanziale della domanda, per risolvere la questione pregiudiziale della sussistenza o meno della giurisdizione, non configura pronuncia 'di meritò, ai sensi dell'art 41 primo comma cod proc civ, e, pertanto, non osta alla esperibilita del regolamento preventivo di giurisdizione. (V 1613/76, mass n 380377).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)