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Sez. U, Sentenza n. 1613 del 08/05/1976 (Rv. 380377 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE - PRONUNCIA SUI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380377-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA - DECISIONE DI MERITO - NOZIONE - PRONUNCIA SUI PRESUPPOSTI PROCESSUALI - ESCLUSIONE.*

Per decisione di merito, preclusiva del regolamento di giurisdizione, si intende soltanto quella che affermi o neghi, nel caso concreto, l'esistenza di una volonta di legge conforme alla pretesa dedotta in giudizio, anche se con riguardo solo ad alcuni capi della domanda, ovvero quella che risolva questioni preliminari, attinenti pur sempre al merito. Detta preclusione, pertanto, non ricorre nel caso di sentenza che pronunci esclusivamente sui presupposti processuali di una domanda (nella specie, dichiarandola improponibile, perche tardivamente formulata). (V 16/71, mass n 349317; (V 2607/69, mass n 342212).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)