Sez. 1, Sentenza n. 6104 del 24/06/1994 (Rv. 487191 - 01)
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere | Giudizio di rinvio davanti alla Commissione Tributaria Centrale - Disciplina applicabile - Sentenza di cassazione - Copia autentica - Mancata produzione - Conseguenze.
Tributi (in generale) - Contenzioso tributario (Disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - Procedimento - Procedimento dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale - In genere
Il giudizio di rinvio, davanti alla Commissione Tributaria Centrale, è soggetto, in carenza di diversa regolamentazione, alle disposizioni dell'art. 394 cod. proc. civ., e, quindi, anche al primo comma di esso, sull'onere dell'istante di produrre copia autentica della sentenza di cassazione, la cui inosservanza si traduce nell'improcedibilità dell'atto di riassunzione, senza che possa farsi carico a detta commissione di invitare l'interessato a quella produzione con assegnazione di un termine.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)