Sez. L - , Sentenza n. 21117 del 12/09/2017 (Rv. 645741 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Lavoratori esposti ad amianto - Atti di indirizzo del Ministero del lavoro - Valenza probatoria autonoma - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali ai sensi dell'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, gli atti di indirizzo emanati dal Ministero del Lavoro non hanno autonoma valenza probatoria in ordine al riconoscimento delle condizioni per la fruizione dei predetti benefici, ma sono atti propedeutici rivolti all'Inail con valore orientativo e non autoritativo, essendo finalizzati a individuare i parametri che l'ente deve applicare per accertare in concreto la misura e la durata dell'esposizione all'amianto, senza che l'atto di certificazione assuma valore presuntivo assoluto, restando suscettibile di contestazione e di accertamento autonomo in sede giudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, pur in presenza di atti di indirizzo che imponevano il riconoscimento del beneficio a favore di dipendenti di altre aziende svolgenti lavorazioni analoghe a quelle dei ricorrenti, aveva valorizzato l'accertamento effettuato sulla base della c.t.u. espletata in primo grado, che aveva escluso l’esposizione dei ricorrenti all'amianto per un periodo superiore al decennio e in misura eccedente i limiti previsti dalla legge).
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)