Sez. L, Sentenza n. 18008 del 14/08/2014 (Rv. 632294 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE | Lavoratori esposti ad amianto - Atti di indirizzo emanati dal Ministero del lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 8, della legge n. 179 del 2002 - Efficacia presuntiva dell'esposizione qualificata - Rendita per asbestosi - Inclusione - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - IN GENERE
In tema di benefici previdenziali ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, gli atti di indirizzo, emanati dal Ministero del Lavoro in forza dell'art. 18, comma 8, della legge 31 luglio 2002, n. 179, per dettare all'INAIL le linee guida generali in materia di maggiorazione contributiva per l'esposizione all'amianto, hanno efficacia presuntiva ai fini della prova dell'esposizione qualificata anche ai fini della concessione della rendita per asbestosi, trattandosi anch'essa di patologia determinata da esposizione ad amianto.
Riferimenti normativi: Legge 27/03/1992 num. 257 art. 13 com. 8 CORTE COST., Legge 31/07/2002 num. 179 art. 18 com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)