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Sez. L, Sentenza n. 9645 del 20/05/2004 (Rv. 572983 - 01)

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE | Enti di gestione di natura sociale con finalità educative convenzionati con la Regione - Finanziamento da parte della Regione Puglia - Mancata erogazione - Responsabilità della Regione nei confronti dell'ente gestore per le obbligazioni da questo assunte nei confronti dei propri docenti - Configurabilità.
Stato
decisa il 2004-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572983-01

REGIONI - SINGOLE REGIONI DI DIRITTO COMUNE - PUGLIA - IN GENERE

In base al combinato disposto degli artt. 5 e 12 della legge Regione Puglia 21 dicembre 1978, n. 54, in riferimento ai corsi di formazione professionale organizzati da un ente gestore in regime di convenzione con la Regione, l'inadempimento della Regione all'obbligo di finanziare tali corsi, secondo quanto previsto dalla convenzione stessa, costituisce fonte di responsabilità della Regione nei confronti dell'ente - che si sia reso a sua volta inadempiente nei confronti dei lavoratori assunti per le attività inerenti ai corsi - e comporta a carico della Regione l'obbligo di tenere indenne l'ente gestore dalle conseguenze lesive derivate dal mancato o ritardato finanziamento.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 5, Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)