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Sez. L, Sentenza n. 13361 del 11/09/2003 (Rv. 566770 - 01)

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE | Legge - Quadro in materia di formazione professionale - Previsione di convenzioni tra le Regioni e gli enti gestori dell'attività formativa - Attività svolta in assenza di convenzione - Oneri a carico della regione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566770-01

REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - ISTRUZIONE E SCUOLE - ISTRUZIONE PROFESSIONALE

In base all'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il quale prevede che l'attuazione dei programmi pluriennali e dei piani annuali per le attività di formazione professionale è realizzata mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione di associazioni con finalità formative e sociali, e che, fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni stesse sono stipulate dalle regioni, deve escludersi che, in assenza di convenzioni, la regione sia tenuta al finanziamento delle attività formative, atteso che la convenzione costituisce il presupposto per l'attuazione dei programmi tramite enti di istruzione professionale e perciò anche per il finanziamento in favore dei medesimi.

Riferimenti normativi: Legge 21/12/1978 num. 845 art. 5, Legge Reg. Puglia 17/10/1978 num. 54, Legge Reg. Puglia 17/06/1983 num. 9, Legge Reg. Puglia 25/01/1984 num. 8, Legge Reg. Puglia 11/01/1994 num. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)