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Sez. 3, Sentenza n. 482 del 26/01/1990 (Rv. 465008 - 01)

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MEZZADRIA - PERDITA, DA PARTE DELLA FAMIGLIA MEZZADRILE, DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA PARI AD UN TERZO DI QUELLA NECESSARIA PER LA NORMALE COLTIVAZIONE DEL FONDO - CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465008-01

CONTRATTI AGRARI - IMPRESA FAMILIARE COLTIVATRICE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - MEZZADRIA - PERDITA, DA PARTE DELLA FAMIGLIA MEZZADRILE, DELLA CAPACITÀ LAVORATIVA PARI AD UN TERZO DI QUELLA NECESSARIA PER LA NORMALE COLTIVAZIONE DEL FONDO - CAUSA DI CESSAZIONE DEL CONTRATTO - ESCLUSIONE.*

La legge 3 maggio 1982, n. 203 non contempla, come causa di cessazione del contratto di mezzadria, la perdita, da parte della famiglia mezzadrile, della capacità lavorativa corrispondente ad un terzo di quella necessaria per le normali necessità di coltivazione del fondo, giacché la norma che prevedeva tale evenienza come causa di cessazione della proroga del contratto è stata abrogata dall'art. 40 della legge, né un'identica disposizione può riconoscersi nell'art. 48 della stessa legge, che, dando rilievo alla perdita di tale capacità nel solo caso che la famiglia mezzadrile si riduca ad un unico componente, non può esser estesa oltre il suo espresso ambito di applicazione, data la tassatività delle cause di risoluzione del contratto. (V 4388/88, mass n 459368, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 40 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)