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Sez. 1, Sentenza n. 4566 del 22/03/2012 (Rv. 621410 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Sopravvenienze - Pretesa di compensi aggiuntivi - Inserzione di riserva in contabilità - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Termine - Prima iscrizione successiva all'evidenza del danno potenziale - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621410-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalti assoggettati a disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese di compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l'onere di inserire, nella contabilità, formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, e ciò anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti peraltro, già dall'inizio, obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'appaltatore avverso la decisione di merito che ne aveva sancito l'onere di iscrivere, già nel primo stato di avanzamento, la riserva per un maggior uso di betonite, apparso necessario sin dalla fase degli scavi per la gettata dei pali di fondazione).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)