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Sez. 1, Sentenza n. 17335 del 06/12/2002 (Rv. 559021 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Efficacia - Pretese aggiuntive rispetto al prezzo contrattuale - Formali riserve - Inserimento nella contabilità - Onere dell'appaltatore - Sussistenza - Termine - Conto finale - Conferma - Necessità.
Stato
decisa il 2002-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559021-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE

In tema di appalti assoggettati a disciplina pubblicistica, l'appaltatore che, in relazione a situazioni sopravvenute, intenda far valere pretese relative a compensi aggiuntivi rispetto al prezzo contrattuale, ha l'onere di inserire nella contabilità formali riserve entro il momento della prima iscrizione successiva all'insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, anche con riferimento a quelle situazioni di non immediata portata onerosa, la potenzialità dannosa delle quali si presenti già dall'inizio obbiettivamente apprezzabile secondo criteri di media diligenza e di buona fede. Tali riserve vanno poi confermate nel conto finale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 64

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)