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Sez. 3, Sentenza n. 1251 del 02/04/1977 (Rv. 384942 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*
Stato
decisa il 1977-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384942-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI LA OBBLIGAZIONE E SORTA - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INCOMPETENZA - ECCEZIONE DI PARTE - CONTESTAZIONE DI AMBEDUE I FORI FACOLTATIVI - NECESSITA - MANCANZA - RIGETTO DELL'ECCEZIONE.*

Poiche nelle cause relative a diritti d'obbligazione, l'art 20 cod proc civ lascia all'attore la facolta di scelta fra il giudice del luogo in cui l'obbligazione e sorta e quella del luogo dove l'obbligazione deve eseguirsi, il convenuto nel primo atto difensivo non puo limitarsi a contestare l'individuabilita presso il giudice adito del forum destinatae solutionis, ma deve contestare anche l'esistenza del forum contractus. Pertanto se omette o ritarda la contestazione di questo ultimo foro, non puo sottrarsi alla conseguenza di vedere definitivamente radicata la Competenza presso il giudice adito. (Conf 466/72, mass n 356470).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)