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Sez. L, Sentenza n. 8151 del 22/07/1993 (Rv. 483245 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale | Forma - Carattere autonomo dell'appello incidentale - Irrilevanza - Violazione del diritto di difesa in relazione al più ridotto termine così accordato all'appellato - Insussistenza.
Stato
decisa il 1993-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483245-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale

Nel rito del lavoro l'appello incidentale, anche se autonomo (cioè relativo a capi diversi da quelli investiti dall'appello principale e con essi non in rapporto di connessione o di dipendenza) deve essere proposto con la memoria di costituzione prevista dall'art. 436 cod. proc. civ. (e non già mediante ricorso ai sensi dell'art. 434 stesso codice) senza che l'adozione di detta forma determini violazione del diritto di difesa anche con riguardo al più ridotto termine di difesa accordato all'appellato in via incidentale autonoma, termine che non è esiguo ed è obiettivamente giustificato dai caratteri peculiari del rito del lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)