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Sez. L, Sentenza n. 3691 del 24/02/2004 (Rv. 570473 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Proposizione con la memoria di costituzione - Necessità - Proposizione in successiva memoria integrativa depositata nel rispetto dei termini prescritti - Ammissibilità - Esclusione - Riserva di appello incidentale nella memoria di costituzione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570473-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE

A norma dell'art. 436 cod. proc. civ., l'appello incidentale va proposto, nei termini prescritti, al momento del deposito della memoria di costituzione, con la conseguenza che deve ritenersi decaduta dall'impugnazione la parte che proponga appello incidentale in una successiva memoria integrativa della prima, a nulla rilevando che la memoria di costituzione contenga una riserva di impugnazione incidentale e che, in ogni caso, la seconda memoria integrativa intervenga nel termine previsto dalla legge (termine che nel rito del lavoro, deve intendersi riferito al deposito della memoria e non anche alla sua notificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)