Sez. 1, Sentenza n. 5263 del 25/09/1997 Cc. (dep. 13/11/1997) Rv. 208790 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO | Decreto di liquidazione - Ordinanza emessa a seguito di sua impugnazione - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Proponibilità di incidente di esecuzione - Sussistenza - Fattispecie.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO
In forza del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, contro l'ordinanza emessa dal tribunale a seguito del procedimento di impugnazione del decreto di liquidazione del compenso al perito, promosso ai sensi dell'art. 11, comma quinto, della legge n. 319 del 1980, non è esperibile ricorso per cassazione, ma solo incidente di esecuzione a norma degli artt. 665 e segg. cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a liquidazione di compenso a perito per il quale la Corte di cassazione, in precedente procedimento, aveva ritenuto sussistente il motivo di ricusazione, dichiarando inefficaci gli atti da lui compiuti).
Riferimenti normativi: Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 223, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 223, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 232, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 232, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)