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Sez. 2, Sentenza n. 3936 del 13/11/2003 Cc. (dep. 02/02/2004) Rv. 227594 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO | "Ricorso" contro il decreto di liquidazione previsto dall'art. 11 della legge n. 319 del 1980 - Natura giuridica - Riconducibilità alle impugnazioni civili - Conseguenze in tema di termini di impugnazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227594-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - COMPENSO

Il ricorso previsto dal comb. disp. degli artt. 11 della legge n. 319 del 1980 (compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) e 29 legge 13 giugno 1942 n. 794 (onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziarie in materia civile) introduce un procedimento riconducibile non allo schema delle impugnazioni penali, ma a quello delle impugnazioni mediante ricorso in materia civile, che costituisce una forma particolare di "vocatio in iudicium", il cui atto introduttivo, destinato a consentire al giudice la fissazione dell'udienza di comparizione, deve essere depositato in cancelleria, a pena di decadenza, nel termine di venti giorni dalla notificazione del provvedimento impugnabile, non bastando l'eventuale spedizione a mezzo del servizio postale che sia avvenuta nel rispetto di quel termine. (Nella specie, relativa a compenso di perito, il provvedimento impugnato era stato notificato il 16 novembre e il "ricorso", spedito tempestivamente a mezzo del servizio postale, era pervenuto nella cancelleria del giudice competente il 10 dicembre successivo, e cioè tardivamente; conseguentemente la Corte ha ritenuto che erroneamente il tribunale avesse deciso nel merito, omettendo di rilevare la causa di decadenza).

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1942 num. 794 art. 29 CORTE COST., Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST., DPR 30/05/2002 num. 115 art. 170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)