Sez. 4, Sentenza n. 4338 del 11/02/1983 Ud. (dep. 12/05/1983) Rv. 158953 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'assegnazione alla parte civile, a titolo provvisorio, di una somma di denaro da computare nella futura liquidazione del danno rappresenta una facoltà discrezionale ed insindacabile del giudice, che non esige dettagliata motivazione dato che la provvisionale ha in Sede penale carattere di misura cautelare piuttosto che di parziale risarcimento del danno. (Conf mass n 141932; (Conf mass n 139605; (Conf mass n 138672; (Conf mass n 138460).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)