Sez. 4, Sentenza n. 14585 del 08/07/1986 Ud. (dep. 23/12/1986) Rv. 174721 - 01
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
SENTENZA PENALE - INTERESSI CIVILI - PROVVISIONALE - OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
L'assegnazione alla parte civile, a titolo di provvisionale, di una somma di denaro da computare nella futura liquidazione del danno rappresenta una facoltà discrezionale ed insindacabile del giudice, che non esige dettagliata motivazione, dato che tale provvisionale ha, in Sede penale, carattere di misura cautelare piuttosto che di parziale riconoscimento del danno. (nella specie l'assegnazione della provvisionale era stata motivata dal giudice di merito con riferimento alla gravità delle menomazioni fisiche di carattere permanente subite dalla parte lesa). (Conf mass n 158953).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 489 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)