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Sez. 3, Sentenza n. 9647 del 06/11/1996 (Rv. 500348 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA | Sentenza favorevole intervenuta tra altro debitore solidale ed il creditore - Utilizzabilità - Sussistenza - Limiti - Mancata partecipazione al giudizio - Necessità.
Stato
decisa il 1996-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500348-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - SENTENZA

La facoltà del debitore solidale di avvalersi della sentenza favorevole intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, concerne l'ipotesi in cui sul rapporto obbligatorio solidale sia stata pronunciata una sola sentenza i cui effetti possono comunicarsi al condebitore non in causa, mentre trova limiti alla sua applicazione nell'eventuale esistenza nei confronti del medesimo condebitore del giudicato contrario sul medesimo punto: Pertanto, qualora i debitori solidali abbiano partecipato al giudizio, sia pure in un solo grado, essi sono soggetti alle preclusioni derivanti dal giudicato formatosi nei loro confronti nonché all'efficacia del giudicato medesimo qualora non abbiano proposto valida impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)