Sez. 3, Sentenza n. 1229 del 23/01/2006 (Rv. 587149 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) | Azione per la R.C.A. - Sentenza di rigetto della domanda di risarcimento del danno emessa nel giudizio svoltosi soltanto tra danneggiante e danneggiato - Successivo giudizio promosso dal danneggiato nel contraddittorio anche dell'assicuratore - Vincolo del precedente giudicato - Sussistenza - Limiti oggettivi.
COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI)
In tema di assicurazione obbligatoria della R.C.A., qualora la domanda di risarcimento del danno venga rigettata nel merito nel contraddittorio fra il danneggiato e il danneggiante, escludendosi la responsabilità di quest'ultimo nell'"an" e/o nel "quantum", nel successivo giudizio che il danneggiato introduca contro il danneggiante e il suo assicuratore, l'accertamento intervenuto nel primo giudizio e passato in cosa giudicata fa stato a favore sia del danneggiante sia del suo assicuratore e conseguentemente preclude la nuova azione.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)