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Sez. U, Sentenza n. 4269 del 27/06/1986 (Rv. 447034 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PLURALITÀ DI DOMANDE PROPOSTE DALL'APPALTATORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AD UNA DI ESSE - GIURISDIZIONE IN ORDINE ALLE ALTRE DOMANDE - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447034-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - CONTROVERSIE - IN GENERE - PLURALITÀ DI DOMANDE PROPOSTE DALL'APPALTATORE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO IN ORDINE AD UNA DI ESSE - GIURISDIZIONE IN ORDINE ALLE ALTRE DOMANDE - PERSISTENZA.*

Nella controversia promossa dall'appaltatore di opera pubblica, per conseguire il versamento del saldo del compenso originariamente pattuito, lo svincolo della cauzione, nonché un ulteriore compenso a titolo di revisione del prezzo, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario su tale ultima richiesta, per il caso in cui manchi un riconoscimento della revisione da parte della amministrazione appaltante (e la posizione dell'appaltatore abbia quindi natura e consistenza di mero interesse legittimo), non vale a sottrarre alla cognizione del medesimo giudice ordinario le altre domande, le quali si ricollegano a diritti soggettivi. (V 1363/83, mass n 426172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 1, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 06/12/1947 num. 1501 art. 4, Legge 21/06/1964 num. 463 art. 2, Legge 21/12/1974 num. 700

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)